GIUSEPPE ALIANO
lunedì 17 dicembre 2018
GIUSEPPE ALIANO - RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E SOCI, PER I DEBITI TRIBUTARI DELLE SOCIETA' ESTINTE.
mercoledì 12 settembre 2018
IL MONDO DELL'ORDINE
ANTEPRIMA - L'intero contenuto del testo è riferito a Fonti pubbliche.
Giuseppe Aliano
Il mondo dell’Ordine
Curiosità e stranezze del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Il mare di denaro versato dagli iscritti
La giacenza liquida
La gestione dei fondi
Le spese per il Congresso Nazionale del 2015
I Collaboratori “storici” del Cndcec: Aldo Trifuoggi;
Annalisa De Vivo; Matteo Pozzoli; Antonio Miele ed altri
La Società partecipata “Service Cndcec Srl”
Elezioni del CN del 2016 ed “avvicendamento” tra l’originario Candidato
Luigi Alfredo Carunchio e la Coniuge a Lui subentrata, Valeria Giancola
Gli
emolumenti dei Consiglieri Nazionali
I
contributi alle Fondazioni del Cn
Gli
ex Consiglieri “riposizionati”
Le
Saf – Scuole di Alta Formazione
L’utilità
dell’operato del Cndcec per gli iscritti
La
proposta di riforma dell’Ordinamento Professionale
Edizioni Giuridiche MHYE - 2018
lunedì 16 ottobre 2017
INCONTRO DI STUDIO DEL 27 OTTOBRE 2017 A PESCARA: CONTROLLI E VERIFICHE A PROFESSIONISTI E STRUMENTI DI DIFESA
Gruppo Studi
Tributari
gruppostuditributari@ricorsitributari.it
Pescara, via Chieti
20, Piano 2°
VENERDI’ 27 Ottobre 2017
ore 16,00 – 19,00
incontro di studio
ciclo: processo
tributario & riscossione
Controlli
e verifiche a Professionisti
E
STRUMENTI DI DIFESA
Accessi e richieste
documentali; diritti ed obblighi; controlli bancari; modalità di determinazione
del reddito; tipi di accertamento; fase contenziosa e pre-contenziosa
Intervengono:
Giuseppe
Aliano
Università di Roma La Sapienza - Facoltà
di Giurisprudenza - Cultore di Diritto Tributario -
Collaboratore di Italia Oggi - Odcec Pescara
Maria
Angela Damiani - Odcec Pescara
Paolo
Iaccarino - Odcec Pescara
Italo Februo – Odcec Pescara
La partecipazione è gratuita. Per il
numero limitato di posti e’ obbligatoria la prenotazione: studioaliano@tin.it
LA NOTIFICA
DEGLI ATTI TRIBUTARI
Relazione di Giuseppe Aliano
al Convegno di Pescara del 6 ottobre 2017
SOMMARIO
Notifiche a mezzo
posta:
rapporti tra il
processo civile e tributario.
1. Premessa.
2. Notifica degli avvisi d’accertamento e delle cartelle di pagamento:
normativa di riferimento.
3. La notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c. e la notificazione
diretta da parte degli Uffici a mezzo posta.
Differenze e soluzioni giurisprudenziali.
3.1. La
notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c.
3.1.1.
Comunicazione di avvenuto deposito (CAD)
La
comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.)
3.2.
Notificazione diretta a mezzo di servizio postale (universale).
3.2.1
Modalità della notifica postale diretta
4. Comunicazioni e notificazioni nel processo tributario.
5. Notifica degli
atti tributari: casi di irregolarità
Corte di
cassazione - Ordinanza n. 22117 del 22 settembre 2017
LA
NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI
A
MEZZO PEC
1.
Modalità di notifica degli
atti tributari a mezzo pec.
2.
Avvisi
e atti tributari: notifiche via pec a imprese e professionisti
3.
Notifiche
via PEC -atti di accertamento
4.
Notifica
via PEC - criticità
5.
Notifica
via PEC di atti tributari: perfezionamento ed effetti
6.
Atti
impositivi a mezzo PEC: pronto il modello per comunicare l’indirizzo
7.
Avvisi
di accertamento: notifica via PEC anche per enti non commerciali e associazioni
8.
Firma
digitale sugli atti tributari in cerca di conferme
9.
Atti tributari: le nuove modalità di notifica a
mezzo Pec e con agenzie private
·
Le modifiche al Cad
·
La notifica con agenzie
private di recapito
10.
I lineamenti della procedura
·
Le regole della procedura
·
I soggetti privi dell’indirizzo PEC
·
La decorrenza
·
La cartella di pagamento
Il quadro delle notifiche a mezzo PEC
11.
La notifica del ricorso
12.
Giurisprudenza
– NOTIFICA VIA PEC
CTP Savona sentenze n. 100 e 101 del 10 febbraio 2017
CTP Milano sentenza n. 1023
del 03 febbraio 2017
CTR Venezia sentenza n. 2
del 07-01-2017
CTP Frosinone sentenza n.
869 del 01 dicembre 2016
CTP Latina sentenza n. 21096
del 26 settembre 2016
CTP Latina sentenza n. 992
del 01 luglio 2016
CTR MILANO sentenza n. 3700
del 22 giugno 2016
CTP Lecce sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016
CTR Lazio sentenza n. 2 del 10-01-2017
CTR Palermo sentenza n. 4199 del 01-12-2016
Solo l'estensione ".p7m" del file notificato ( estensione che
rappresenta la cosiddetta "busta crittografica" contenente al suo
interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave
per la sua verifica ) PUÒ attestare la certificazione della firma.
( CTP Reggio Emilia sentenza n. 204 del 31-07-2017 )
CTP
VARESE Sentenza n. 416/2017 del 10.04.17 depositata il 25.09.2017.
13.
Notifica
via pec dopo le ore 21
Lo sai
che? Pubblicato il 2 ottobre 2017
Articolo di Maria Monteleone
·
Cassazione: non PDF ma
“.p7m”per la notifica PEC
Notifiche a mezzo posta:
rapporti tra il processo civile e tributario.
1. Premessa.
La normativa speciale di riferimento relativa alla
notificazione degli atti fiscali presenta delle differenze con le correlate
norme del codice civile.
In particolare, verranno esaminate le procedure di notificazione a mezzo posta ex art. 149
c.p.c. e di notificazione diretta a
mezzo del servizio di posta, al fine di evidenziarne le diversità e i
conseguenti arresti giurisprudenziali in punto di perfezionamento della
notificazione.
2. Notifica degli avvisi d’accertamento e delle cartelle di pagamento:
normativa di riferimento.
La norma
principale in materia di notificazione
degli atti fiscali è costituita dall’art. del D.P.R. n. 600/73, dettata in
materia di imposte dirette, secondo la quale “La notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è
eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche…””.
Sono, in ogni caso, inapplicabili
gli artt. 142, 143, 146, 150, 151 c.p.c..
Con l’art. 7
quater, comma 6, del d.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni
nella legge dicembre 2016 n.225, è stato aggiunto un ultimo comma il quale, a
decorrere dal 1° luglio 2017, prevede e disciplina, in deroga all’art.149 bis
c.p.c., la possibilità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che,
per legge, devono essere notificati, alle imprese individuali o in forma
societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge
dello Stato, direttamente dagli Uffici a mezzo Posta Elettronica Certificata.
La
notificazione della cartella di
pagamento, è, invece, disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n° 602/73: “La
cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste
dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Le modalità con cui può avvenire la
notifica possono essere:
·
nelle mani proprie del contribuente;
·
presso il suo domicilio fiscale;
·
presso il domiciliatario eventualmente indicato;
·
per mezzo del servizio postale;
·
tramite i messi comunali;
·
mediante i messi autorizzati dall’Ufficio.
In particolare, gli avvisi di
accertamento della Agenzia delle Entrate possono essere notificati da:
·
messi comunali;
·
messi speciali autorizzati dall’ufficio;
·
per mezzo del servizio postale.
·
Le cartelle
di pagamento e gli altri atti emessi dall’agente della riscossione sono
notificati da:
·
ufficiali della riscossione;
·
soggetti specificamente autorizzati;
·
messi comunali;
·
agenti della polizia municipale;
·
servizio postale, ovvero con raccomandata con avviso
di ricevimento.
3. La notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c. e la notificazione
diretta da parte degli Uffici a mezzo posta.
Differenze e soluzioni giurisprudenziali.
3.1. La notificazione a mezzo posta
ex art.149 c.p.c.
E’ sempre
possibile, non essendo stata esclusa dall’art. 60 succitato la notificazione a
mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c.: “Se non è fatto
espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del
servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di
notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione
dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia del destinatario in
piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato
all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al
momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”.
La modalità
della procedura di notifica è integrata dalla legge n. 890/1982 in materia di
“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari”.
Le
disposizione che ci interessano per rilevare le differenze tra la procedura di
notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c. e quella “diretta” a mezzo posta
da parte degli Uffici finanziari, sono contenute negli artt. 7 e 8 della legge
n. 890/1982.
A titolo esemplificativo, sono di
seguito enunciati i predetti articoli:
Art. 7: “L'agente postale consegna
il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se
la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è
consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a
persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta
alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia
persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a
quattordici anni.
In mancanza delle persone
suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a
persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta
alla distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il
registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è
consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con
l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se
temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia
firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale
circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento,
apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene
consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia
al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata”.
Art. 8: “Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.
La notificazione si ha per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui
al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso, invece, che durante la
permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario
o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo
incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso”.
3.1.1. Comunicazione di avvenuto
deposito (CAD)
La comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), nella notifica effettuata a mezzo del servizio postale, è una raccomandata con avviso di ricevimento che viene spedita dall'agente postale quando non sia stato possibile notificare l'atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro. Trascorsi 10 gg. dalla data di spedizione della C.A.D., senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l'atto viene restituita al mittente e l'atto s’intende regolarmente notificato per "compiuta giacenza". Nel caso in cui il destinatario dovesse ritirare il plico prima della scadenza dei 10 gg., l'atto si intenderà notificato il giorno del ritiro. Entrambi gli avvisi di ricevimento (quello della CAD e quella del plico che contiene l'atto) devono essere restituiti a chi ha richiesto la notifica. Il piego rimane depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per sei mesi, trascorsi i quali viene restituito al mittente.
E’ opportuno
segnalare un arresto giurisprudenziale che chiarisce quando si perfeziona per
il destinatario la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa
recapitare l’atto.
La predetta
notifica “...si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata
notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine
per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale
momento, rilevando il ritiro del piego da parte del destinatario, solo se
anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4,
della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione” (Cassazione n. 26088
del 30.12.2015).
Inoltre, in
riferimento al termine dei 10 giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890,
art. 8, comma 4, le S.U. hanno precisato che nel caso in cui il piego
raccomandato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna non sia
stato ritirato dal destinatario, “la notificazione si ha per eseguita decorsi
dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo comma...”; tale termine deve essere qualificato come termine "a
decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all’art.
155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione
della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando
quello finale (Cass.S.U. n.1418 del 1° febbraio 2012).
La comunicazione di avvenuta
notifica (C.A.N.)
L'invio di tale raccomandata è stato introdotto dal comma 2 quater e comma 2 quinques dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 che ha, così, modificato l'art. 7 della Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata".
La C.A.N. è , quindi, una raccomandata ma si differenzia dal C.A.D. perché è senza ricevuta di ritorno; questa viene inviata dall'agente postale qualora consegni un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto, qualunque essa sia. Si differenzia dalla notifica ex art. 139 c.p.c. che prevede l’invio della raccomandata solo in caso di notificazione a mani del portiere o del vicino di casa.
Pertanto, in
questo caso, l'agente postale con la C.A.N. dovrà comunicare al destinatario
dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è
stato consegnato.
Una volta
inviato tale avviso, l'agente postale dovrà indicare, sull'avviso di
ricevimento dell'atto consegnato, Il numero di raccomandata della comunicazione
di avvenuta notifica nonché la data dell'invio; la notificazione si perfeziona
con la consegna dell’atto.
Giova esaminare alcuni interventi chiarificatori della giurisprudenza di legittimità in materia:
- sulla necessità della spedizione della CAN e sull’effettiva ricezione della stessa:
la Suprema
Corte con ordinanza n.2482 del 05.12.2016 precisa quanto alla spedizione della
CAN che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario
dell’atto, la mancata prova dell'avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa
determina non l'inesistenza, bensì la nullità della notifica dell'atto di
appello, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per raggiungimento dello
scopo nel caso di costituzione dell'appellato, anche se effettuata al solo fine
di eccepire la nullità.
La
giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di notifica di atto processuale a
mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (nel caso de quo il portiere),
afferma che ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al
destinatario, non è necessario che la raccomandata a questi diretta e
contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di
ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad
una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto
(Cass. n. 12438 del 16.06.2016).
In predetta pronuncia, la Suprema Corte ribadisce gli stessi principi applicati, però in tema di notificazione ex art.139 e 140 c.p.c.,con sentenza n.10554 del 22.05.2015, nella quale ha statuito che “Nell'ipotesi di notifica dell'atto a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.), e nell'ipotesi di notifica dell'atto a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (L. n. 890 del 1982, ex art. 7, come modificato nel 2007/2008), ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell'atto alle persone suddette”;
-
relativamente ai termini di perfezionamento:
la Corte di
Cassazione con sentenza n.19730 del 03.10.2016 ha ritenuto che “la
notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona
diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma
6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma
2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del
2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata
con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo
estraneo, pur abilitato a riceverlo”.
3.2. Notificazione diretta a mezzo
di servizio postale (universale).
Come precedentemente affermato, se non è fatto espresso divieto dalla legge la notificazione può eseguirsi anche a mezzo postale.
La normativa di riferimento in ambito tributario relativa alla notifica a mezzo posta è la seguente:
a) art. 26 d.p.r.602/1973: “gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto”.
b) art. 14
Legge n. 890 del 20/11/1982: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con
l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli
ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente
legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le
altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di
imposta...”.
In particolare, l’art. 14 della L. n. 890/82 prevede espressamente che gli atti tributari possano essere notificati per mezzo del servizio postale.
In tal caso, l’agente notificatore scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Quest’ultimo è allegato all’originale.
La procedura
che il messo deve osservare per le notifiche a mezzo posta è contenuta nella L.
20.11.82 n.890.
Accanto a
tale procedura ordinaria, dall’art.14 e dall’art.26 succitati, si deduce la
possibilità di notifica degli atti tributari anche attraverso una procedura
semplificata diretta da parte degli Uffici finanziari.
In
particolare, l’art. 14 della legge 20.11.1982 n. 890 rileva nella parte in cui
prevede, al primo comma, che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con
l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli
ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente
legge…”.
Sul punto, si segnala che le Sezioni Unite della Cassazione, senza negare la differente funzione della notificazione degli atti sostanziali rispetto a quella degli atti processuali, ha ritenuto applicabile ad entrambe le categorie di atti la disciplina di cui agli artt. 156 ss c.p.c., dettata per gli atti processuali, in materia di sanatoria della nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo (rappresentato principalmente nel contenzioso tributario dalla presentazione del ricorso), fatte salve le decadenze già maturate prima dell’intervenuta sanatoria (Cass. civ. Sez. Unite, , n. 19854 del 05.10.2004), privilegiando la funzione di provocatio ad opponendum della notifica degli atti sostanziali degli enti impositori.
Infatti, l’orientamento costante della Suprema Corte, nonostante l’opinione contrastante della dottrina, sostiene che gli Uffici possono avvalersi di questa forma diretta di notificazione non solo per le cartelle, ma in genere anche per gli avvisi e gli altri atti che necessitano di notificazione.
Precisamente,
la Corte afferma che “tale conclusione trova conforto nel tenore letterale
dell’art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall’art. 20 L. n.146/98, dal
quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono
essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta
direttamente dagli uffici finanziari..” Cass. n. 3254 del 18.02.2016).
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all’art.60 del D.P.R n.600/73 e delle singole leggi d’imposta, non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (cfr. Cass. n. 27319/2014), con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere (v. art.39 d.m. 9 aprile 2001) senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, si pone proprio l’art. 26, 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento, da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all’art.60 D.P.R n.600/73, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n.14196/2014).
Il Supremo Consesso ha precisato recentemente in due ordinanze (Cass. Civ. Sez. VI - V, Ordinanze n. 19467 del 30.09.2016 e n.7156/2016) che, seppur il principio generalmente espresso sia di estensione agli atti fiscali della disciplina normativa degli atti processuali, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali ( conforme Cass. n. 1906 del 2008; n. 27021 del 2014, Cass.Sez. VI - V, Ordinanza n. 27021 del 19.12.2014).
Difatti, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie.
3.2.1 Modalità della notifica
postale diretta
Quando l’ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82.
Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Ne consegue
che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere
redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di
ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.
civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell'impossibilità di prenderne cognizione” (conforme Cass.: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012).
Tale principio è stato recentemente interamente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal senso anche Cass. Sez. VI,n. 20506 del 29.08.2017).
Sulla base
dell’applicazione di summenzionati principi, la Suprema Corte ha ritenuto che
in caso di notificazione diretta da parte dell’Ufficio a mezzo il servizio
posta:
1) non è necessaria la redazione della relata di notifica:
“la notifica
della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte
del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in
quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al
concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella
della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti
ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del
destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità
di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel
menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato
e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come
confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui
il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la
copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al
fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”
(Cass.Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, precedenti conformi: Cass.
n.14327 del 2009, n. 11708 del 2011); per quanto riguarda la notificazione a
mezzo posta dell’atto impositivo eseguita dall’Ufficio finanziario, “…si applicano le norme concernenti la
consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge
20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita
dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc civ. Ne consegue che non va
redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di
ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.
civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua
colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass.Sez.V, n. 15315 del
04/07/2014, in senso conforme Cass.n. 14501 del 15.07.2016);
2) la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento con grafia illeggibile è validamente effettuata a mani proprie.
La Suprema
Corte ha sottolineato che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale,
ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia
sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio
relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non
risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa
dal destinatario tra quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982, articolo 7,
comma 2, la consegna deve ritenersi
validamente effettuata a mani proprie del medesimo, fino a querela di falso,
a nulla rilevando che la relativa casella non sia stata sbarrata e non sia
altrimenti indicata la qualita' del consegnatario nell'avviso, non essendo
integrata alcuna delle ipotesi di nullita' di cui all'articolo 160 c.p.c. (Cass.
ord. n. 4895 del 3.03.2014; cfr. anche Cass. Sez. V, n. 9962 del 27.04.2010;
Cass. S.U., n. 22044 del 2004);
3) in caso di notifica in mano di un familiare o di un portiere.
La Suprema
Corte, nella sentenza n. 15973 del 11/07/2014, in riferimento alla
notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna
dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il
destinatario, statuisce che “…il rapporto di convivenza, almeno provvisorio,
può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato
nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare,
onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata
indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della
raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego
raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria
e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. Civ.” (Massime precedenti:
n. 22607 del 2009, n.18085 del 2013 n.. 4095 del 2014).
Invece, in tema di notificazione al portiere, la giurisprudenza di legittimità sottolinea l’insussistenza dell’obbligo di inviare una seconda raccomandata (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Conforme: Cass. n. 14501 del 15.7.2016, Cass. n. 1304/2017); in particolare, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata (precedenti conformi: Cass. n. 16949 del 2014, Cass. n. 6198 del 2015, Cass. n. 2047 del 2016);
4) in ordine al contenuto del plico.
L’orientamento
consolidato della giurisprudenza afferma il principio secondo cui "nel
caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una
busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato
fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la
cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta
medesima" (Cass. n. 18252 del 2013, proprio in tema di cartella di
pagamento. In tal senso, v. anche Cass. n. 10481 del 3.7.2003, Cass. n. 17702
del 2.9.2004, Cass. n. 24031 del 10.11.2006). Specificando che tale statuizione
“non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto
anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione
e buona fede col contribuente”.
La predetta sentenza ne richiama a sua volta una precedente in materia, invero, del tutto diversa:
“Sul punto infatti il principio di diritto applicabile si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006), applicabile al genere delle fattispecie omologhe a quella qui in esame: in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo (principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l'invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto…” (Corte di Cassazione n° 18252 del 2013).
Di recente sembra che si stia consolidando l’orientamento contrario; precisamente in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la Suprema Corte ha sostenuto che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. III, Sentenza n. 15795 del 29.07.2016).
Ancor prima, il Supremo Consesso, con ordinanza n. 20786 del 02.10.2014, ha statuito che in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l'involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine, l'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova;
5) quanto alla ritualità e al perfezionamento della notificazione diretta a mezzo lettera raccomandata.
La
giurisprudenza di legittimità ha confermato in tema di avviso d’accertamento
che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava
sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di
spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del
contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della
notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi
in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e,
quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria (Cass. n. 22320
del 21.10.2014).
Recentemente, la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui l’appellante notifichi l’atto di gravame avvalendosi della procedura semplificata di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, consentita dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la disciplina applicabile è quella concernente il servizio postale ordinario dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40 prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Ne consegue che, ove sia mancato l'invio al destinatario dell'avviso di giacenza della raccomandata ordinaria, la notifica dell'atto d'impugnazione è nulla (e non inesistente), con conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato, di ordinarne la rinnovazione (Cass. n.2 5905 del 7.12.2016);
6) in materia di notificazione a
persone giuridiche.
La Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2355/2016, ha statuito che qualora la notifica
della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita
direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973,
per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia
avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro
adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da
lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul
registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento
da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale
disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal
codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli
atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c. (v. precedenti conformi:
Cass.n. 12083 del 2016,Cass. n. 6395 del 2014).
Se è vero che in tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., l’art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest’ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, ciò presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 18 gennaio 2017, n. 1248).
In proposito occorre ribadire che, affinché possa essere configurata l’esistenza di una sede societaria effettiva non è sufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative (cfr. Cass. sez. 2, 5 ottobre 1988, n. 5369), dovendo identificarsi la sede effettiva, comunque, con il luogo ove abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente (cfr. Cass. sez. 5, 7 febbraio 2013, n. 2869).
4. Comunicazioni e notificazioni nel processo tributario.
L’articolo 16 del decreto legislativo 546/1992 detta le regole circa le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario.
Quanto alle
notificazioni , il comma 2 rinvia, innanzitutto, alle disposizioni di cui agli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto
dal successivo articolo 17 (che riguarda il luogo in cui devono essere
effettuate le notificazioni del contenzioso tributario).
Appare
opportuno soffermarsi sulle peculiari modalità di notificazione di cui ai commi
3 e 4 dell’articolo 16 e, specificamente, la notificazione a mezzo del servizio
postale e quella riservata all’ente impositore, effettuata tramite messo
speciale autorizzato.
Tutte le parti del giudizio, in base al comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs n. 546/1992, possono procedere alle notificazioni “direttamente a mezzo del servizio postale”.
Trattasi di una modalità assai semplificata di notifica che viene effettuata, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ( Cass. n. 17723/2006 , Cass. n. 3896/2008), sul quale “non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto…” .
La forma di notifica in esame trova ampia applicazione nel processo tributario. In particolare, a seguito della recente modifica , ad opera dell’articolo 3 del Dl 40/2010, dell’articolo 38, comma 2, del Dlgs 546/1992, tale modalità (in precedenza preclusa, essendo obbligatorio avvalersi dell’ufficiale giudiziario) è, dal 26 marzo 2010, consentita anche per la notificazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, ancorché già depositate alla predetta data.
Di contro, poiché l’articolo 62, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, stabilisce che “Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto” la notificazione “diretta” a mezzo posta non è ammessa nel giudizio di legittimità, in quanto non prevista dal codice di procedura civile. (Cassazione 3566/2005, 8465/2005, 11620/2009).
In una recente sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione del ricorso per Cassazione, a mezzo del servizio postale, “…il ricorrente ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità, di cui all’art.140 c.p.c., e il deposito di suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito di una stampa di una pagina del servizio on line…”.
Come
anzidetto, la notificazione degli atti del processo tributario eseguita
direttamente a mezzo del servizio postale deve essere effettuata “mediante
spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di
ricevimento…”.
Cosa accade laddove, in luogo del plico, l’atto venga spedito in busta chiusa?
La giurisprudenza di legittimità, in merito al verificarsi di tale ipotesi, ha fornito alcune indicazioni, statuendo in particolare che:
1. il vizio della notificazione eseguita in busta anziché in plico è sanato, ex articolo 156, terzo comma, c.p.c, nel caso in cui il destinatario dell’atto si sia costituito in giudizio e abbia svolto le sue difese, senza contestare il contenuto della busta ricevuta (Cass. n. 17702/2004, Cass. n. 333/2005, Cass. n. 3562/2005);
2. l ’impiego della busta chiusa in luogo del plico, laddove l’atto venga ricevuto dal destinatario che tuttavia non si sia costituito in giudizio, rende nulla la notificazione con la conseguenza che il giudice adito deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c; l’eventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notifica è affetta da nullità (Cass. n. 8846/2010).
3. nel caso
di utilizzo della busta il cui contenuto non sia contestato, la tempestività
dell’invio è valutata con riguardo alla data di spedizione (Cass. n. 333/2005,
Cass. n. 918/2006; di contro, Cass. n. 27067/2006, ha ritenuto che, in caso di
utilizzo della busta in luogo del plico, per valutare la tempestività
dell’invio non può farsi riferimento alla data di spedizione bensì soltanto a
quella di ricezione).
A seguito
della notificazione di un atto del processo tributario a mezzo del servizio
postale, è necessario, per dimostrare il perfezionamento del procedimento
notificatorio, depositare presso la Commissione Tributaria la copia dell’avviso
di ricevimento del plico raccomandato.
Pacificamente, la Suprema corte aveva espresso il parere che la mancata produzione dell’avviso in questione equivalesse a inesistenza (ovvero il vizio più grave, assolutamente insanabile) della notificazione (ex pluribus, Cass. n.17541/2007, Cass n. 8931/2005).
A seguito della sentenza n. 627/2008 a Sezioni Unite, tale impostazione è stata abbandonata, in favore di una soluzione meno radicale e più sensibile alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale.
La citata sentenza,
nonché le successive S.U. n. 2520 e n. 3006 del 2008 hanno, quindi, fissato i
principi di diritto che si elencano a titolo esemplificativo di seguito:
·
in difetto
di produzione dell’avviso di ricevimento e in mancanza di esercizio di attività
difensiva da parte dell’intimato, il notificante ha la possibilità di chiedere
al giudice di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi
non essergli stato restituito, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, a norma
dell’articolo 6 della legge 890/1982;
·
la produzione
dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato non è elemento costitutivo
(quindi requisito di esistenza) della notificazione postale, ma è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfe-zionamento
del procedimento notificatorio.
Queste regole, in principio elaborate con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 149 c.p.c., sono state in seguito ritenute applicabili anche in relazione alle notifiche a mezzo posta a cura diretta della parte, previste dall’articolo 16 del Dlgs n. 546/1992 (Cass. n. 9769/2008, Cass. n.2780/2009).
Quanto al momento ultimo entro il quale, nel processo tributario, l’avviso di ricevimento dell’atto di impugnazione notificato a mezzo del servizio postale deve essere prodotto in giudizio, a fronte di una pronuncia (Cass. n. 3006/2008) che ha ritenuto applicabile il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, fissato dal comma 1 dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992 per il deposito dei documenti, in altre sentenze, (Cass.n. 25458/2008, 2780/2009, 17793/2009) invece, è stato affermato che il deposito dell’avviso in questione può essere attuato fino all’udienza di trattazione della causa.
Per ragioni di mera cautela, appare opportuno seguire il primo indirizzo, sebbene minoritario, provvedendo al deposito dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica entro il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione.
5. Notifica
degli atti tributari: casi di irregolarità
Partendo
dalla definizione della notifica si illustrerà la differenza tra nullità ed
inesistenza della notifica per poi concludere con la presentazione di una
rassegna delle pronunce più significative che consentano di differenziare le
due fattispecie.
Per notifica
si intende un atto giuridico con cui si porta a conoscenza legale un
determinato documento.
La notifica è una condizione di efficacia dell'atto
mentre non tocca la validità dello stesso a meno che la procedura risulti
viziata da nullità ovvero inesistenza.
Le due
ipotesi sono simili ma non uguali.
Per nullità
si intende un atto con invalidità gravi che ne potrebbero inficiare l'
efficacia ma che conserva, in ogni caso, limitati effetti giuridici.
D'altra
parte per inesistenza, concetto di derivazione giurisprudenziale e dottrinale,
si intende un atto inidoneo a produrre qualsivoglia effetto giuridico ed
insuscettibile di sanatoria.
Su questo
concetto si è avuto un intenso dibattito giurisprudenziale e tributario.
Diversi sono stati i ricorsi avverso cartelle esattoriali laddove i motivi di
doglianza attenevano principalmente alla nullità della notifica .
Successivamente, un orientamento consolidato della giurisprudenza fa salvi gli
effetti della notifica nelle ipotesi di nullità della stessa per il principio
del "raggiungimento dello scopo" ex art. 156, co.
3 cpc, il quale non è estensibile né applicabile alle ipotesi di
inesistenza.
Emblematica
è la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 19854/2004 che hanno
affermato "La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a
quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario – che costituisce un
atto ammi-nistrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia
le ragioni della pretesa tributaria – non osta all'applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso
richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per
l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.
60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica
necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle
dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente
produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di
accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc.
civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello
scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto
dalle singole leggi d'imposta – per l'esercizio del potere di
accertamento".
Una prima
considerazione di ordine pratico è che impugnare un atto tributario impositivo
nell'ipotesi in cui l'unico motivo di doglianza sia un'eccezione di nullità non
è affatto consigliabile. La costituzione in giudizio finirebbe per sanare
l'invalidità in applicazione dell'art. 156 c.p.c., pertanto, conviene attendere
il primo atto cautelare ovvero esecutivo per eccepirne l'invalidità derivata
dalla nullità dell'atto presupposto prodromico (cfr. ex multis CTP Crotone
5/12/16 n. 495 e n. 496, Cass., Sez. V
Civ., 28.2.2017, n. 5077). Ad esempio, un preavviso di
iscrizione ipotecaria che si basi su una cartella esattoriale affetta da
nullità per difetto di notifica potrebbe essere impugnato in giudizio
eccependone l'illegittimità. In tale sede, si potranno poi far valere anche i
motivi di illegittimità dell'atto di presupposto in ossequio all'art. 19, co.3
d.lgs. 546/92 il quale così recita «La mancata notificazione di
atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato,
ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.». Altra ipotesi, e
nell'ottica di una proponibile strategia processuale, potrebbe essere
l'impugnazione di una cartella affetta da nullità per difetto di notifica
mediante l'impugnazione del relativo estratto di ruolo. L'impugnazione
dell'estratto di ruolo consentirebbe di eccepire l'invalidità della notifica e
di chiedere contestualmente l'originale dell'avviso di ricevimento, (dopo aver
disconosciuto la conformità all’originale della fotocopia dell’avviso) unico
elemento probatorio dotato di efficacia giuridica e la cui mancata produzione
in giudizio determina altresì l'inesistenza giuridica del procedimento
notificatorio (cfr. anche Cass., Sez. V Civ., 28.2.2017, n. 5077).
Altra
considerazione su cui soffermarsi, e di considerevole portata pratica, è
l'esatta individuazione tra le ipotesi di nullità ed inesistenza, considerato
che quest'ultima è un concetto di stretta derivazione dottrinale e
giurisprudenziale e non ne esiste una definizione nelle norme tributarie. Su
questo punto possiamo riferirci alle diverse pronunce giurisprudenziali in
materia.
Di seguito le casistiche più frequenti:
a) Notifica
in luogo o a soggetto diverso da quello dovuto. In questi casi diverse pronunce
di legittimità hanno acclarato che l'inesistenza si verifica esclusivamente
allorquando il luogo ovvero il soggetto non ha alcuna attinenza, collegamento o
semplice riferimento al destinatario effettivo (in senso conforme si veda Cass. 7938/2016, 14917/2016, 1640/2004, 12968/2003 contra Cass.
24920/2016). Emblematica è la pronuncia della Cassazione n. 7938/2016 che ha
ritenuto nulla e non inesistente la notifica dell'appello al domicilio del
precedente difensore costituito e non presso il diverso domicilio del nuovo
difensore comunicato ex art 17 d.lgs. 546/92.
b) Notifica
effettuata in modo assolutamente non prevista dalla normativa vigente e,
conseguentemente, priva degli elementi caratteristici della stessa (cfr. Cass.,
sez. III, 13/12/2005, n. 27450). A quest'ipotesi vengono ricondotte le ipotesi
di notifica neppure lontanamente idonee alla conoscibilità dell'atto sia per il
mancato raggiungimento dello scopo sia per l'assoluta violazione dei requisiti
idonei a garantire la certezza dell'avvenuta notifica. Così è considerata
inesistente la notifica a mezzo raccomandata allorquando non è prodotta in
giudizio la copia, ovvero (nell'ipotesi di disconoscimento), l'originale
dell'avviso di ricevimento controfirmato cui non è dato supplire con atti
equipollenti. E’ stata considerata inesistente la notifica effettuata
direttamente dall’Ufficiale di Polizia (competente solo per le violazioni del
Codice della strada) ovvero qualsiasi altro soggetto non autorizzato a compiere
notifiche (si veda ad esempio, ex multis, la pronuncia della Ctp di Foggia
191/12 che ha dichiarato inesistente la notifica a mezzo posta effettuata
direttamente dal Concessionario in quanto non risulta tra i soggetti abilitati
ex art. 26 d.p.r. 600/73).
Ulteriori
ipotesi di inesistenza accertate dalla giurisprudenza di legittimità sono
riconducibili alla mancanza ovvero incompleta redazione della relata di
notifica da parte dell’ufficiale giudiziario oppure dell’agente postale nonché
all’assenza di sottoscrizione nell’originale dell’atto da notificare da parte
dell’Ufficiale Giudiziario (cfr. Cass. 19358/2007, 25138/2013, 6377/1998).
Dall'analisi
della precedente casistica si può dedurre che le ipotesi di inesistenza sono
casi marginali e residuali. Trattasi di fattispecie non lontanamente
riconducibili al modello legale della notifica che nel suo schema formale
prevede una precisa sequenza di atti tali da portare a conoscenza legale un
atto. Lo schema prevede un soggetto qualificato dalla legge che effettua la
notifica e la successiva consegna in senso lato. Solo l'assoluta mancanza di
uno di tali elementi determinerà l'inesistenza dell'atto, ricadendo ogni altra
ipotesi nella nullità con sanatoria al momento della costituzione in giudizio.
Corte di cassazione - Ordinanza n. 22117 del 22
settembre 2017
Nulla ma
esistente, quindi sanabile, la notifica presso l'ex difensore
Sbaglia la Ctr nel dichiarare inammissibile
l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate in quanto non consegnata al nuovo
legale nominato dal contribuente, bensì al precedente
La notifica dell'appello effettuata all'ex difensore del contribuente non è
inesistente, ma soltanto nulla e, in quanto tale, sanabile con la costituzione
in giudizio dello stesso.
A precisarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 22117 del 22 settembre 2017.
A precisarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 22117 del 22 settembre 2017.
I fatti
Una società
contribuente impugnava una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo
automatizzato per il recupero di Irpeg, Irap e Iva, al fine di dedurre la
violazione del contraddittorio, la carenza di motivazione, l'inesistenza della
notificazione, l'omesso invio dell'invito bonario, e l'erroneità dei risultati
del controllo.
La
Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che
veniva impugnata dall'Agenzia in secondo grado.
La
Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'appello, in quanto
notificato non al nuovo difensore nominato dal contribuente, bensì al
precedente.
Avverso la
sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia al fine di
evidenziare che la notificazione dell'appello, avvenuta presso il primo
difensore del contribuente, doveva ritenersi non inesistente, ma nulla e che,
nel caso di specie, tale nullità era stata sanata dalla tempestiva costituzione
in giudizio del contribuente.
La pronuncia
Con
l'ordinanza n. 22117/2017, la Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso
dell'Agenzia, ha richiamato l'orientamento espresso dalle sue sezioni unite
nella sentenza 14916/2016.
In
particolare, secondo questo orientamento - ispirato ai principi di
strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo -
l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione si configura
"in caso di totale mancanza materiale dell'atto", nonché
"nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva
degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto
qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità
dal modello legale nella categoria della nullità".
Più
precisamente, i predetti "elementi costitutivi" sono
rinvenibili: "a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di
compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il
potere esercitato", nonché "b) nella fase di consegna, intesa in
senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della
notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa
debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi
soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al
mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non
compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
Ne deriva
che "il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli
elementi costitutivi essenziali dell'atto", con la conseguenza che
"i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso
si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre
nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, a seguito della
costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire
la nullità)".
Orbene -
considerato che nel caso di specie il vizio di notifica riguardava
l'individuazione del luogo (effettuata all'ex difensore anziché al
difensore attuale) e tenuto conto dell'intervenuta costituzione in giudizio del
contribuente - la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e, per
l'effetto, ha annullato la sentenza impugnata rinviando la decisione, anche per
quel che concerne la determinazione delle spese di lite, a un'altra sezione
della Commissione tributaria regionale.
Commento
Con riferimento al "luogo" dove vanno effettuate le notifiche, l'articolo 17, comma 1, Dlgs 546/1992, prevede che "Le… notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio…".
Con riferimento al "luogo" dove vanno effettuate le notifiche, l'articolo 17, comma 1, Dlgs 546/1992, prevede che "Le… notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio…".
Un primo
orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essenziale, ai
fini della validità della notifica, l'esatta individuazione del luogo in cui la
stessa deve essere eseguita; in particolare, è stato sostenuto che doveva
ritenersi inesistente e, quindi, non sanabile in giudizio per raggiungimento
dello scopo ex articolo 156, terzo comma, del codice di procedura
civile, la notificazione "effettuata in un luogo o con riguardo ad una
persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto,
risultando a costui del tutto estranei…" (cfr Cassazione,
20311/2013, 24453/2013, 25501/2013, 2827/2013, 11052/2014, 12301/2014,
25079/2014, 26522/2014, 8154 e 8199 del 2015, 19299/2015 e cfr anche
sezioni unite, 3960/2009, ove si puntualizza che "l'indicazione del
luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della
notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del
destinatario di essa", nonché Cassazione, 24940/2013 e 4594/2016).
Tale
orientamento è stato ridimensionato dalla sentenza delle sezioni unite della
Cassazione n. 14916 del 2016 - richiamata dall'ordinanza in commento - nella
quale è stato ritenuto che "la notificazione del ricorso principale,
eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio
di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello
e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è
affetta da nullità per violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., sanata
dall'avvenuta costituzione della parte medesima".
La pronuncia
conferma, pertanto, i principi sanciti da ultimo dalle sezioni unite, ribadendo
che l'inesistenza giuridica della notificazione concerne ipotesi del tutto
residuali ed eccezionali, mentre la nullità assurge a categoria generale dei
vizi della notifica.
LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI
A MEZZO PEC
Il decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha integrato le modalità di
notifica degli atti tributari, prevedendo - oltre agli attuali sistemi - anche
l’utilizzo della PEC, con una portata così ampia e generale da poterne
permettere l’applicazione anche agli atti impositivi dei tributi locali.
Tuttavia, anche per gli avvisi di accertamento si ripresenteranno le stesse
criticità già riscontrate con la notifica PEC delle cartelle esattoriali. Tra
tutte, il fatto che la PEC certifica solo il testo contenuto nel messaggio, non
anche il testo riportato nel documento informatico trasmesso. Infatti, mentre
il messaggio PEC è certamente “autentico” in quanto “certificato”, il pdf
allegato privo di firma e contenente l’avviso di accertamento non è che una
copia meccanica e non un “documento informatico”.
"In
deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle
modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle
imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti
iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere
effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario
risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC)”.
È quanto
prevede l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, dopo le modifiche apportate dal decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017.
14.
Modalità di notifica degli
atti tributari a mezzo pec.
Come è noto
dal 1° luglio scorso, oltre alle cartelle di pagamento, anche gli avvisi di
accertamento possono essere notificati a mezzo della posta elettronica
certificata (Pec). Sulle modalità di notifica degli atti tributari a mezzo
della posta elettronica certificata è intervenuta recentemente un’importante e
interessante decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Nell’Emilia. Infatti, con sentenza n. 204 depositata in data 31 luglio
2017, la suddetta Commissione Tributaria ha dichiarato la nullità di alcune
cartelle esattoriali, la cui notifica era stata eseguita a mezzo pec con file
allegato in formato “.pdf” anziché in formato “.p7m”.
IL CASO: La
questione esaminata dai giudici tributari traeva origine dall’opposizione
promossa da una società avverso 18 cartelle esattoriali, alcune delle quali
notificate a mezzo pec ed altre notificate con il tradizionale servizio postale
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La società contribuente era
venuta a conoscenza dell’esistenza a suo carico delle suddette cartelle
esattoriali a seguito di acquisizione dell’estratto del ruolo a suo nome presso
il concessionario per la riscossione. Nel proprio atto di opposizione la
società contribuente, oltre a formulare nel merito una serie di doglianze,
richiedeva in via preliminare l’esibizione, nonché il deposito,
da parte del concessionario per la riscossione, dell’accertamento,
delle cartelle e di tutti gli atti prodromici unitamente alle relate di
notifica e agli avvisi di ricevimento. L’Agenzia delle Entrate nel costituirsi
in giudizio, al fine di fornire la prova della notifica, provvedeva a
depositare per ognuna delle cartelle opposte l’estratto di ruolo contenente la
specifica delle imposte, interessi e sanzioni da versare, la data di pagamento,
la modalità e le notifiche eseguite tramite raccomanda con ricevuta di ritorno
e tramite pec, nonché le liquidazioni delle dichiarazioni presentate con gli
esiti irregolari ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73.
La
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n.204 del 31
luglio 2017, per quanto riguarda il punto che qui ci interessa, ha accolto il
ricorso relativamente alle cartelle di pagamento notificate a mezzo pec.,
osservando che:
1. La
notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec non è valida se il
file è con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, in quanto non solo l’integrità e
l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla
firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la
paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”;
2. Con la
notifica via pec in formato “.pdf” non viene prodotto l’originale della
cartella, ma una sola copia elettronica senza valore perché priva di attestato
di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale;
3. Solo
l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “
busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale,
l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può
attestare la certificazione della firma;
4. In
difetto di detta estensione del file, la notificazione a mezzo pec non è valida
con conseguente annullamento della cartella notificata.
15.
Avvisi e atti tributari: notifiche via pec a
imprese e professionisti
Dal 1°
luglio 2017 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono inviare all’indirizzo
PEC di imprese, professionisti e contribuenti le notifiche degli avvisi e degli
altri atti tributari che per legge devono essere notificati. Nel Dossier di
IPSOA Quotidiano l’analisi della novità, le modalità per comunicare l’indirizzo
di posta elettronica certificata, le criticità connesse alla nuova modalità di
notifica, che può essere utilizzata anche per gli atti sulle operazioni
catastali e le relative sanzioni, nonché gli atti relativi alle accise.
A partire
dal 1° luglio 2017, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono notificare
direttamente a mezzo PEC gli avvisi di accertamento e gli altri atti emessi nei
confronti di imprese individuali, società e professionisti.
L’invio
degli atti potrà essere effettuato all’indirizzo censito nell’indice nazionale
INI-PEC.
Anche i contribuenti non obbligati a dotarsi
di un indirizzo di posta certificata potranno richiedere, su base facoltativa,
l’invio telematico degli atti.
I
contribuenti possono comunicare - utilizzando il modello approvato con
provvedimento del 3 marzo 2017 - i dati relativi all’indirizzo di PEC presso il
quale desiderano ricevere la notificazione degli avvisi e degli altri atti
dell’Agenzia delle Entrate.
Con lo
stesso modello possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca
dell’indirizzo di PEC.
Il modello
può essere utilizzato da:
- persone
fisiche residenti e non residenti
- soggetti
diversi dalle persone fisiche, non obbligati per legge a dotarsi di un
indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale INI-PEC (ad esempio, associazioni,
condomini, enti non commerciali).
La notifica si intenderà perfezionata:
a) per
l’ufficio emittente:
- nel
momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione che certifica l’avvenuta spedizione
del messaggio;
b) per il
destinatario:
- dalla data
di avvenuta consegna, attestata dalla ricevuta rilasciata dal gestore della
casella PEC del destinatario stesso.
16.
Notifiche via PEC -atti di accertamento
Dal 1°
luglio 2017 gli avvisi di accertamento possono viaggiare attraverso posta
elettronica certificata.
Il decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, infatti, ha previsto che
anche la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai
professionisti, possa essere effettuata direttamente dal competente Ufficio a
mezzo PEC.
La nuova
modalità di notifica - che ricalca, nella sostanza, quanto già previsto dal 1°
luglio 2016 per le cartelle esattoriali - può essere utilizzata anche per la
notifica degli atti sulle operazioni catastali e delle relative sanzioni,
nonché degli atti relativi alle accise.
Il decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 allinea le modalità di notifica
degli avvisi di accertamento a quelle attualmente previste per le cartelle
esattoriali. A partire dal 1° luglio 2017, infatti, le agenzie potranno
utilizzare la posta elettronica certificata per accertamenti, atti catastali e
atti relativi alle accise. Anche per le notifiche nei confronti di imprese e
professionisti, tuttavia, tale modalità di notifica rappresenterà una mera
possibilità per gli enti impositori e non un obbligo, come invece previsto per
le cartelle esattoriali.
È questa una
delle principali novità contenute nel pacchetto semplificazioni introdotto
dalla Camera nel decreto fiscale (D.L. n. 193/2016).
Con una
modifica dell’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, il decreto fiscale stabilisce che,
in deroga all’art. 149-bis c.p.c., la notifica degli avvisi di
accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle
imprese individuali, alle società e ai professionisti, potrà essere effettuata
direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC, secondo le modalità previste
dal D.P.R. n. 68/2005.
Nelle more
della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente,
per le persone fisiche diverse da quelle obbligate a disporre di un indirizzo
di posta certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione potrà essere
eseguita telematicamente all’indirizzo di un soggetto terzo (ad esempio,
professionista o familiare) specificamente incaricato a ricevere le notifiche
per conto del diretto interessato, secondo le modalità che verranno stabilite
con un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.
193/2016.
17.
Notifica via PEC -
criticità
Dunque dal
1° luglio 2017 anche l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli avvisi di
accertamento e gli altri atti impositivi direttamente all’indirizzo di PEC dei
contribuenti. Tale modalità - che rappresenta una facoltà, non un obbligo - non
è una novità per il processo tributario, essendo già in uso da parte di
Equitalia per le notifiche delle cartelle esattoriali e di altri atti di
riscossione. La recente giurisprudenza di merito, tuttavia, si muove nella
direzione dell’invalidità della notifica via PEC delle cartelle esattoriali: la
nullità della cartella notificata con posta elettronica certificata deriverebbe
dal fatto che il messaggio email non contiene l'originale dell’atto, ma solo
una copia priva di attestazione di conformità.
Il decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha aggiunto all’art. 60, D.P.R.
n. 600/1973 il nuovo comma 7 in base al quale - in deroga all'art. 149-bis
c.p.c. - la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per
legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma
societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge
dello Stato, potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante
dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC), con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n.
68/2005.
Ciò
significa, che a decorrere dal 1° luglio 2017 anche gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate potranno notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti
impositivi direttamente all’indirizzo di PEC dei contribuenti laddove la
notifica si intenderà perfezionata:
Il decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha integrato le modalità di
notifica degli atti tributari, prevedendo - oltre agli attuali sistemi - anche
l’utilizzo della PEC, con una portata così ampia e generale da poterne
permettere l’applicazione anche agli atti impositivi dei tributi locali.
Tuttavia, anche per gli avvisi di accertamento si ripresenteranno le stesse
criticità già riscontrate con la notifica PEC delle cartelle esattoriali. Tra
tutte, il fatto che la PEC certifica solo il testo contenuto nel messaggio, non
anche il testo riportato nel documento informatico trasmesso. Infatti, mentre
il messaggio PEC è certamente “autentico” in quanto “certificato”, il pdf
allegato privo di firma e contenente l’avviso di accertamento non è che una
copia meccanica e non un “documento informatico”.
"In
deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle
modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle
imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti
iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere
effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario
risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC)”.
È quanto
prevede l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, dopo le modifiche apportate dal decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio
Il decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha integrato le modalità di
notifica degli atti tributari, prevedendo – oltre agli attuali sistemi – anche
l’utilizzo della PEC, con una portata così ampia e generale da poterne
permettere l’applicazione anche agli atti impositivi dei tributi locali.
Tuttavia, anche per gli avvisi di accertamento si ripresenteranno le stesse
criticità già riscontrate con la notifica PEC delle cartelle esattoriali. Tra
tutte, il fatto che la PEC certifica solo il testo contenuto nel messaggio, non
anche il testo riportato nel documento informatico trasmesso. Infatti, mentre
il messaggio PEC è certamente “autentico” in quanto “certificato”, il pdf
allegato privo di firma e contenente l’avviso di accertamento non è che una
copia meccanica e non un “documento informatico”.
“In deroga
all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di
notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non
compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese
individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in
albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata
direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo
di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario
risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC)”.
È quanto
prevede l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, dopo le modifiche apportate dal decreto
fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017.
Il decreto
fiscale dispone anche che la notificazione degli atti relativi alle
operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere
notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può
essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità
già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica
certificata, con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005, all’indirizzo
risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge. Ed ancora, vengono
dettate disposizioni specifiche sull’uso della PEC per tutti gli atti e
comunicazioni in tema di accise.
Giova ricordare,
peraltro, che con l’art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 185/2008, tutte le imprese
costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in Albi o
elenchi istituiti con legge dello Stato sono stati tenuti a munirsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata.
Il
legislatore ha quindi deciso di comprendere tra i soggetti obbligati a tale
nuovo adempimento anche le imprese individuali (art. 5, D.L. n.
179/2012); l’obbligo di munirsi e di comunicare l’indirizzo PEC è stato esteso
anche ai revisori legali e alle società di revisione legale.
(art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 135/2016).
Cosa prevede il decreto fiscale
La nuova
disciplina trova applicazione per le notificazioni degli avvisi e degli altri
atti che per legge devono essere effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017;
per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al
30 giugno 2017 resta ferma la disciplina previgente.
La nuova
modalità di notifica rappresenta soltanto una facoltà per l’ufficio,
diversamente da quella delle cartelle esattoriali di cui segue le direttive,
che invece è obbligatoria.
Nello
specifico, il decreto fiscale dispone che:
– se la
casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo
tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio;
– se anche a
seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure
se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o
attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico
dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e
pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del
relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l’ufficio
inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a
mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Ai fini del
rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si
intende comunque perfezionata:
– per il notificante,
nel momento in cui il suo gestore della casella di PEC gli trasmette la
ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l’avvenuta spedizione del messaggio,
– per il destinatario,
alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della
casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio
o, nei casi di cui sopra, nel quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
Soggetti diversi da quelli obbligati ad avere la PEC.
Discorso a
parte per la notifica da effettuarsi ai soggetti diversi da quelli obbligati
ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire
nell’INI-PEC: la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano
richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono
intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti
di cui all’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, ovvero del coniuge, di un
parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati di ricevere
le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite
dall’Agenzia delle Entrate.
Enti locali
A
legittimare gli enti locali all’utilizzo di questa modalità di notifica è il
combinato disposto di cui all’art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (“la
trasmissione del documento informatico per via telematica […] equivale, salvo
che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”)
e all’art. 149-bis c.p.c.
Va
preliminarmente ricordato che la PEC è definita dal D.P.R. n. 68/2005 come mezzo
di trasmissione valido agli effetti di legge, ma non è da questo
riconosciuta mezzo di notifica. Ciò significa che sono le singole norme
a dover precisare quando e come la PEC assuma questo valore.
Infatti, non
c’è una norma specifica sulla notifica degli atti relativi ai tributi locali.
Più che altro, le disposizioni procedurali di notifica anche relative ai
singoli tributi, si rifanno al sistema generale di notifica, dilungandosi più
sulle figure degli agenti notificatori.
Ora, grazie
alla modifica dell’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, la notifica PEC assume valore
legale per tutti gli atti tributari. Ecco che non vi sono dubbi che si
applichi anche alla notifica degli uffici tributi comunali.
Resta
comunque il fatto che la norma non è riferita espressamente agli avvisi di
accertamento dei tributi locali, ragion per cui andrebbe chiarita la sua
portata applicativa anche per evitare un inutile contenzioso.
Altresì, la
notifica a mezzo PEC dovrebbe riguardare anche le ingiunzioni fiscali,
analogamente a quanto previsto dall’art. 26, D.P.R. n. 602/1973 per le cartelle
esattoriali.
L’art. 7-quater
del D.L. n. 193/2016, pertanto, presupponendo l’applicazione del CAD, potrebbe
indurre a ritenere che il decreto fiscale abbia implicitamente abrogato la
limitazione di cui all’art. 2, comma 6 CAD, rendendo applicabili le regole del
CAD medesimo anche agli atti tributari. L’art. 2 citato, esclude infatti
l’utilizzo del CAD per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.
Profili di criticità
Tutto ciò
detto, va tenuto però presente che alcune problematiche che si son
riscontrate con la notifica PEC delle cartelle esattoriali sorgeranno
senz’altro per gli avvisi di accertamento.
Tra queste,
quella che desta maggiori preoccupazioni è relativa al fatto che la PEC
certifica soltanto il testo contenuto nel messaggio, ma non il testo riportato
nel documento informatico trasmesso. Infatti, mentre il messaggio PEC è
certamente “autentico” in quanto “certificato”, il pdf allegato privo di firma
e contenente la cartella di pagamento, o l’avviso di accertamento, non è che
una copia meccanica e non un “documento informatico”.
Ecco che, in
tal senso, si sono espresse alcune decisioni di merito: è nulla la cartella
notificata via PEC con l’allegato in estensione .pdf e non .p7m, che
rappresenta l’equivalente del primo ma firmato digitalmente (CTP Milano,
sentenza 3 febbraio 2017, n. 1023/1/17) giacchè il .pdf non soddisfa da solo i
requisiti di integrità dell’allegato.
Ancora, è
nulla la cartella di pagamento via PEC, in quanto il documento allegato in .pdf
non può essere considerato un valido documento informatico, bensì una semplice copia
informatica e come tale priva di qualsivoglia valore probatorio (CTP
Savona, sentenze 10 febbraio 2017, n. 100/2017 e n. 101/2017). La notifica
telematica, infatti, presuppone l’invio tramite mail di un file (solitamente in
.pdf) che per forza di cose è solo una copia dell’originale. In questo modo
verrebbe dunque violato il principio fondamentale secondo cui la Pubblica
Amministrazione deve necessariamente consegnare al cittadino l’originale
dell’atto.
Attenzione
va prestata, pertanto, alla sottoscrizione degli accertamenti attraverso firma
digitale, ovvero un particolare tipo di firma basata su un sistema di
chiavi crittografiche, che permetta al titolare e al destinatario di verificare
la provenienza e l’integrità di un documento informatico.
18.
Notifica via PEC di
atti tributari: perfezionamento ed effetti
Dal 1°
luglio 2017, i provvedimenti impositivi e impoesattivi emessi dall’Agenzia
delle Entrate possono essere notificati anche telematicamente, in alternativa
alle forme tradizionali cartacee, nel rispetto di una disciplina comune alle
notificazioni di cartelle di pagamento ed altri atti della riscossione.
L’individuazione del momento di perfezionamento del procedimento di notifica,
predeterminato ex lege, è essenziale ai fini del corretto computo del termine
per la proposizione del ricorso.
Nell’imminenza
dell’estensione del processo tributario telematico a tutte le regioni, dal 1°
luglio 2017 trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 60 del D.P.R. n.
600/1973, sulla facoltà di spedire direttamente tramite PEC “avvisi” e “altri
atti che per legge devono essere notificati al contribuente”, in alternativa
alle forme tradizionali cartacee che, in ogni caso, continuano ad essere
ammesse.
L’ambito di
applicazione della norma non è limitato al settore delle imposte sui redditi:
in forza di espressi richiami, si estende alle imposte indirette (IVA, art. 56
del D.P.R. n. 633/1972; imposte di registro, art. 52, comma 3, D.P.R. n.
131/1986; imposta sulle successioni e donazioni, art. 49, D.Lgs. n. 346/1990),
ed interessa differenti tipologie di atti tributari sostanziali, compresi
quelli relativi alle operazioni catastali, con la conseguente operatività di
una disciplina omogenea per le notificazioni di provvedimenti impositivi e
impoesattivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
19.
Atti impositivi a
mezzo PEC: pronto il modello per comunicare l’indirizzo
Arriva il
modello per comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
PEC ai fini della notifica degli atti impositivi e degli altri atti che devono
essere notificati per legge dall’Agenzia delle Entrate. Lo ha approvato
l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 3 marzo 2017. L’indirizzo PEC
comunicato dal soggetto istante potrà essere utilizzato dagli Uffici dal 1°
luglio 2017 per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati.
L’Agenzia delle
Entrate ha approvato il modello per comunicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai fini della notifica a mezzo PEC di atti
impositivi da parte dell’Agenzia e degli altri atti considerati dall’art. 60,
comma 7, D.P.R. n. 600/1973 (la norma interessa le imprese individuali o
costituite in forma societaria, nonché i professionisti iscritti agli albi o
negli elenchi istituiti con legge dello Stato).
Il nuovo
modello è utilizzabile per le istanze da inviare a partire dal 4 marzo.
·
Ambito di applicazione del modello
L’Agenzia
delle Entrate può utilizzare gli indirizzi PEC comunicati con il modello a
partire dal 1° luglio 2017, ai fini della notifica degli atti impositivi e
degli altri atti che vanno notificati per legge.
Se al primo
tentativo di notifica la casella PEC risulta satura, decorsi almeno 7 giorni
dal primo invio l’Agenzia procede nuovamente con la notifica a mezzo PEC.
Se anche
tale tentativo non ha buon esito, vanno applicate le disposizioni ordinarie in
materia di notifica.
Qualora,
invece, già al primo tentativo la casella pec risulti non valida oppure non
attiva, vanno subito applicate le disposizioni ordinarie sopra citate.
·
Soggetti che possono utilizzare il modello
Il modello
può essere utilizzato solamente da:
- persone fisiche
residenti e non residenti;
- soggetti
diversi dalle persone fisiche,
che non sono
obbligati dal Legislatore a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INIPEC).
Tramite la
presentazione dell’istanza, il soggetto che presenta il modello manifesta
l’intenzione che la notifica dei vari atti avvenga a mezzo PEC, all’indirizzo
di cui è intestatario ovvero presso l’indirizzo di uno dei soggetti di cui
all’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, ovvero del coniuge, di un parente o
affine entro il quarto grado di cui all’art. 63, comma 2, secondo periodo,
D.P.R. n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto
degli interessati.
·
Come va presentato il modello
La
presentazione del modello va effettuata solamente in via telematica e
direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici.
Le modalità
di trasmissione verranno definite con apposito provvedimento
dell’Agenzia.
Per la trasmissione
deve essere utilizzato il software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia
delle Entrate nel proprio sito internet.
L’attestazione
dell’avvenuto ricevimento del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate
costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
·
Efficacia della scelta
La scelta o
la variazione oppure la revoca dell’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato ha effetto, per quanto concerne le notificazioni, dal quinto giorno
libero successivo a quello in cui l’Ufficio attesta l’avvenuta ricezione.
·
Inefficacia e perdita di efficacia della comunicazione
La
comunicazione dell’indirizzo pec è del tutto inefficace se il soggetto istante
risulta già titolare di un indirizzo pec inserito nell’INI-PEC.
Perde invece
efficacia nel caso in cui, dopo la presentazione del modello, il soggetto
istante diventi titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata
inserito nell’INI-PEC.
20.
Avvisi di
accertamento: notifica via PEC anche per enti non commerciali e associazioni
Anche i
contribuenti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata censito presso l’INI-PEC possono richiedere, su base facoltativa,
la notifica telematica degli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1°
luglio 2017. A tal fine è necessario che i contribuenti persone fisiche
(compresi i non residenti iscritti all’AIRE, ovvero i soggetti stranieri non
residenti), le associazioni, i condomini e gli enti non commerciali.
comunichino il proprio indirizzo PEC o quello di un soggetto delegato, utilizzando
il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 3
marzo 2017.
Come
stabilito dal decreto fiscale (art. 7-quater, D.L. n. 193/2016), a
partire dal 1° luglio 2017 la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate
degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere
notificati a imprese e professionisti può essere effettuata direttamente dal
competente ufficio all’indirizzo PEC risultante dall’Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Nell’INI-PEC
sono riportati i riferimenti dei soggetti destinatari dell’obbligo normativo di
dotazione di un indirizzo di posta certificata, ossia imprese individuali,
società, professionisti iscritti in albi ed elenchi e amministrazioni pubbliche.
La notifica degli atti nei confronti di tali soggetti potrà dunque essere
effettuata in via telematica.
Lo stesso
art. 7-quater ha inoltre previsto la facoltà di notifica telematica nei
confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo
censito nell’INI-PEC, purché tale volontà sia espressa mediante apposita
comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
21.
Firma digitale
sugli atti tributari in cerca di conferme
La modifica,
tuttavia, rischia di determinare un cortocircuito in assenza di un adeguato
coordinamento normativo sull’applicabilità della firma digitale da parte della
Pubblica amministrazione nell’esercizio delle attività di controllo fiscale.
L’art. 60,
D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal decreto fiscale collegato alla legge di
Bilancio 2017, consente - a decorrere dal 1° luglio 2017 - la notifica degli
atti impositivi tributari direttamente a mezzo posta elettronica certificata.
La norma
stabilisce, in deroga all’art. 149-bis c.p.c., che la notifica degli
avvisi di accertamento e degli altri atti nei confronti di imprese individuali,
società e professionisti, possa essere effettuata all’indirizzo PEC risultante
dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC).
La nuova
modalità di notifica ricalca, nella sostanza, quanto già previsto per le
cartelle esattoriali dal 1° luglio 2016, in base alle novità previste dall’art.
14 del D.Lgs. n. 159/2015.
Tuttavia, a
differenza di quanto stabilito per le cartelle, la nuova modalità di notifica a
mezzo PEC rappresenterà una facoltà per gli enti impositori, esercitabile con
riferimento agli avvisi e agli altri atti notificati dal 1° luglio 2017.
22.
Atti tributari: le nuove modalità di notifica a mezzo Pec e con agenzie
private
L'applicabilità anche agli atti tributari dei Comuni della notifica diretta a mezzo Pec, desta, però, alcune perplessità visto che la sua collocazione nell'articolo 60, disposizione che disciplina (direttamente e per richiamo) la notifica degli accertamenti erariali sembrerebbe limitarne l'efficacia ai soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Di contro,
l'aver previsto ad opera dell'articolo 7-quater, Dl 193/2016, convertito in
legge 225 del 1° dicembre 2016 la possibilità di notificare gli atti
direttamente a mezzo Pec, anche in deroga alle ordinarie modalità di notifica
previste dalle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui
all'articolo 60, sembra avere il precipuo scopo di attribuire alla disposizione
de qua, una portata ampia e generale, tale da consentirne l'applicazione anche
agli atti impositivi dei tributi locali.
Si è dell'avviso, quindi, che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 60, volta ad assicurare a tutti gli enti impositori uguali garanzie e strumenti, nella delicata fase della notificazione dei propri atti impositivi, consenta di ritenere estesa, a decorrere dal 1° luglio, la notifica diretta a mezzo Pec anche agli atti impositivi degli enti locali.
Si è dell'avviso, quindi, che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 60, volta ad assicurare a tutti gli enti impositori uguali garanzie e strumenti, nella delicata fase della notificazione dei propri atti impositivi, consenta di ritenere estesa, a decorrere dal 1° luglio, la notifica diretta a mezzo Pec anche agli atti impositivi degli enti locali.
·
Le modifiche al Cad
L'uso della
Pec per la notifica degli atti tributari informatici richiama inevitabilmente
il Codice dell'amministrazione digitale (Cad, Dlgs n. 82/2005) che, però,
contiene alcune disposizioni che sono di ostacolo alla effettiva possibilità di
utilizzare la Pec per la notificazione.
In particolare, l'articolo 2, comma 6, contentente l'elenco delle materie sottratte all'applicazione del Codice: in tale norma a oggi figurano le attività e funzioni «ispettive e di controllo fiscale» per le quali il Cad non è applicabile.
In particolare, l'articolo 2, comma 6, contentente l'elenco delle materie sottratte all'applicazione del Codice: in tale norma a oggi figurano le attività e funzioni «ispettive e di controllo fiscale» per le quali il Cad non è applicabile.
È per tale
motivo che si accoglie con favore la bozza di riforma del Codice
dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), approvata da parte del
Consiglio dei Ministri l'8 settembre 2017. Nonostante l'iter che attende ancora
il correttivo, è lecito affermare che alcune prese di posizioni del primo testo
licenziato non siano destinate a mutare, se non altro per la loro necessità
intrinseca dettata dalla parallela «evoluzione digitale» di altre normative
come la disciplina tributaria.
In
particolare, scompare l'articolo 2, comma 6, contenente l'elenco delle materie
sottratte all'applicazione del Cad.
In linea con
questo primo auspicato cambiamento, si pone l'inserimento dopo il comma 6
dell'articolo 2 del Cad del seguente comma: «6-bis. Ferma restando
l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura
tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle
disposizioni del presente codice alle attività e funzioni ispettive e di
controllo fiscale».
Altra
fondamentale innovazione nel Cad, da leggersi in combinato disposto con quelle
su indicate, riguarda il «domicilio digitale», in futuro da definirsi come «un
indirizzo elettronico, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi
valore legale». In pratica, in base al testo di riforma, i domicili digitali si
tradurranno essenzialmente in un indirizzo di posta elettronica certificata o
in un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito
dal Regolamento Ue Eidas, secondo le linee guida volute dal Cad e di emanazione
successiva rispetto alla riforma del Codice (nuovo articolo 3-bis).
·
La notifica con agenzie private di recapito
Con la legge 124 del 4 agosto 2017,
si apre per le Agenzie private di recapito, la possibilità di svolgere i
servizi di notifica a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e
processuali, nonché degli atti relativi alle violazioni al codice della strada.
L'articolo
1, comma 57, legge 124/2017, infatti, abroga (a decorrere dal 10 settembre
2017) l'articolo 4, comma 5, Dlgs n. 261/1999 che riservava in via esclusiva a
Poste Italiane spa, gli invii delle raccomandate postali relative ad atti
giudiziali e non giudiziali, spedite nell'ambito della procedura notificatoria
ex legge 890/1982, nonché delle raccomandate postali spedite nell'ambito di
procedure notificatorie previste da altre disposizioni di legge ed effettuate
da altri soggetti.
Il vizio di
inesistenza delle notifiche fatte da poste private, stante l'esclusiva prevista
dall'articolo 4, comma 5, è stato rilevato costantemente dalla consolidata
giurisprudenza di legittimità.
In
particolare, con riferimento alla notificazione di atti tributari, la
Cassazione ha affermato in maniera chiara e perentoria che la riserva in favore
di Poste Italiane spa è stabilita dalla legge (anche dopo le modifiche
apportate dal Dlgs n. 58/2011) senza alcuna distinzione tra notificazioni di
atti processuali e sostanziali a mezzo posta effettuate dall'ufficiale
giudiziario ai sensi della legge n. 890/1982 e notificazioni a mezzo posta
effettuate da soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario in base a diverse disposizioni
di legge (ex multis, Cassazione ordinanza n. 16628 del 5 luglio 2017;
Cassazione ordinanze n. 26704-26705/2014).
L'abrogazione
dell'articolo 4, comma 5 del Dlgs n. 261/1999 elimina, quindi, i rischi di
contestazioni sulla notifica e consente alle agenzie di recapito di svolgere,
per conto degli Enti impositori, i servizi di notifica degli atti tributari
(sostanziali e processuali), nonché degli atti relativi alle violazioni al
codice della strada.
Peraltro, le
attestazioni rilasciate dagli addetti al recapito, poiché incaricati di un
pubblico servizio ex articolo 18, Dlgs n. 261/1999, godono di fede
privilegiata, con onere per chi voglia contestarne il contenuto, di proporre
querela di falso ex articolo 221 e seguenti del Cpc. Poiché la riserva in favore
di Poste Italiane spa cessa a decorrere dal 10 settembre 2017, resta alto, per
tutti gli atti notificati da Poste private in vigenza dell'articolo 4, comma 5,
il rischio di una pronuncia di nullità se il contribuente contesta, in
contenzioso, il vizio di inesistenza della notifica.
23.
I lineamenti della procedura
A decorrere dal 1° luglio 2017 la notificazione
degli avvisi di accertamento e
degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti può
essere effettuata a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) nei
confronti di imprese individuali società costituite in forma societaria o
professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, in
deroga a quanto è previsto dall’art. 149-bis del codice di procedura civile, in
conformità a quanto è previsto da un apposito provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Per gli atti
e gli avvisi da notificare entro il 30.6.2017 resta ferma la disciplina vigente
prima della modifica introdotta con l’art. 7-quater, comma 6, del d.l.
22.10.2016, n. 193, che ha aggiunto il settimo comma all’art. 60 del d.p.r.
29.9.1973, n. 600.
In sostanza,
la notificazione degli avvisi e degli atti destinati:
a) a imprese
individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti
con legge dello Stato può essere effettuata con una delle seguenti alternative:
·
da messi comunali ovvero da messi speciali autorizzati
d’ufficio, secondo le regole indicate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., con le
modifiche previste dall’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, compresa la
notificazione a mezzo del servizio postale;
·
direttamente, in deroga all’art. 149-bis c.p.c., a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC) secondo le procedure indicate al
sesto comma del citato art. 60;
b) a soggetti
diversi non può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata,
salvo che l’interessato non abbia esercitato l’opzione segnalando l’indirizzo
al quale vuole ricevere l’atto.
·
Le regole
della procedura
In deroga a
quanto è previsto dall’art. 149-bis c.p.c. (notificazione a mezzo di posta
elettronica) e alle modalità di notificazione previste dalle singole
leggi di imposta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per
legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma
societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge
dello Stato può essere effettuata direttamente dall’ufficio competente a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità
previste dal d.p.r. 11.2.2005, n. 68, all’indirizzo del destinatario risultante
dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
La procedura
rappresenta una facoltà, ma, indubbiamente, costituisce la regola per
ovviare ad eventuali eccezioni di legittimità relative alle eventuali
irregolarità che possono essere presenti qualora la notificazione sia fatta con
l’intervento del messo comunale o speciale o a mezzo del servizio postale.
Se la
casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio esegue un secondo
tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno sette giorni dal primo
invio.
Se anche
dopo tale tentativo la casella risulta satura oppure se l’indirizzo di posta
elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notifica
deve essere eseguita mediante il deposito telematico dell’atto nell’area
riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e la
pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del
relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre,
l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a
mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio
carico.
La
notificazione si intende perfezionata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione
e di decadenza:
·
per il notificante, nel momento in cui il suo gestore
della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta
spedizione del messaggio;
·
per il destinatario, alla data di avvenuta consegna
contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica
certificata del destinatario trasmette all’ufficio (o nei casi di casella
satura o di indirizzo PEC non valido o attivo) nel 15° giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere
Scpa;
·
I soggetti
privi dell’indirizzo PEC
I soggetti
che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata
possono richiedere che la notificazione possa essere eseguita all’indirizzo
PEC di uno dei soggetti indicati all’art. 12, comma 3, del d.lgs.
31.12.1992, n. 546 (cioè un difensore abilitato alla difesa nel processo
tributario), ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado
di cui all’art. 63, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 29.9.1973, n.
600, specificatamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli
interessati, secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento.
Ai fini
delle notificazioni, l’elezione dell’indirizzo, ha effetto dal quinto giorno
libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta il ricevimento della
richiesta.
Se la
casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta
risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna dopo che
sono decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Qualora
anche a seguito di tale tentativo la casella dovesse risultare satura, oppure
se l’indirizzo non dovesse risultare valido o attivo, si applicano le norme in
materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente secondo le regole fissate dai primi sei commi
dell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, con esclusione dell’art. 149-bis
c.p.c.
·
La
decorrenza
L’innovazione
normativa si applica per gli avvisi di accertamento e degli altri atti che
devono essere oggetto di notificazione a decorrere dal 1°.7.2017.
Invece, se il termine ultimo di notificazione è fissato con il giorno
30.6.2017, la procedura deve essere ossequiente alla disciplina in vigore
anteriormente.
·
La cartella
di pagamento
Il comma 8
dell’art. 7-quater del d.l. 22.10.2016, n. 193, modifica anche le regole di
notifica a mezzo PEC della cartella di
pagamento stabilendo che l’atto deve essere notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che
ne fanno richiesta, “diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC”, all’indirizzo dichiarato
nell’atto della richiesta.
In tali
casi, trovano applicazione le regole procedurali fissate nell’art. 60 del
d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
Relativamente
al periodo che intercorre dalla data
del 1°.6.2016 (dalla quale decorre la modifica introdotta con l’art. 14
del d.lgs. 24.9.2014, n. 159) alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 22.10.2016, n.
193, se sono state eseguite con modalità diverse dalla posta elettronica
certificata, le notificazioni delle cartelle di pagamento e degli altri atti di
riscossione relativi alle imprese individuali, alle società e ai professionisti
iscritti in albi o elenchi, ovvero a chi ha richiesto la procedura a mezzo PEC,
devono essere rinnovate mediante PEC
e i termini di impugnazione di tali atti “decorrono, in via esclusiva, dalla
data di rinnovazione della notificazione”.
Il quadro delle notifiche a mezzo PEC
Atto impositivo
|
Effetti
|
Avvisi di accertamento, di
rettifica e liquidazione e atti di irrogazione delle sanzioni notificati:
a) entro il 30.6.2017
b) dal 1°.7.2017:
– a
imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi
istituiti con legge dello Stato
– a
soggetti diversi che hanno richiesto la notifica via PEC:
·
regola generale
· se
a seguito del secondo invio la casella PEC risulta satura o l’indirizzo non è
valido o attivo
–
a altri soggetti
|
nulli (procedura non prevista per
legge)
legittimi
legittimi
notifica da eseguire secondo le
regole ordinarie
regole ordinarie
|
Cartelle di pagamento notificate:
a) dal 1°.6.2016
– a
imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi
nonché a soggetti diversi che ne hanno fatto richiesta
– a altri
soggetti
b) dal 1°.6.2016 al
1°.7.2017 a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o
elenchi, nonché altri soggetti che ne hanno fatto richiesta, con modalità
diverse dalla PEC
c) dal
1°.7.2017:
–
al destinatario risultante all’indirizzo INI-PEC ovvero per chi non risulta
iscritto ma fa richiesta per l’invio all’indirizzo dichiarato
–
altri soggetti
|
legittime
nulle (procedura non prevista per
legge)
rinnovazione della notifica a
mezzo PEC (e i termini di impugnazione decorrono da tale data)
legittima (1)
consegna diretta o a mezzo posta
|
Ricorso tributario e atti del
processo
a) regola generale
b) regioni in cui è
attiva la procedura di processo tributario telematico (dd.dd. 4.8.2015,
30.6.2016 e 15.12.2016)
|
inammissibili (perché la procedura
non è prevista per legge) (Corte di Cassazione, ordinanza 12.9.2016, n.
17941)
legittimità
|
(1) Si applica l’art. 60 del
d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
|
24.
La notifica del ricorso
Il ricorso
deve essere proposto a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di
notificazione dell'atto impugnato da parte dell'ente impositore stesso. Il
ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione può invece essere proposto
dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione. (art.
21 D.Lgs. n° 546/92). La notifica del ricorso all'ente impositore da
parte del ricorrente deve avvenire secondo una delle seguenti modalità (art.
16, commi 2 e 3, e art.
16 bis D.Lgs. n° 546/92):
·
notifica a mezzo ufficiale giudiziario (art.
137 c.p.c.);
·
consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio
impositore, che ne rilascia ricevuta;
·
spedizione postale, in plico raccomandato senza busta
con avviso di ricevimento, all'ente impositore che ha emanato l'atto.
·
a partire dal 1° gennaio 2016 le notifiche tra le
parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel
regolamento sul processo tributario
telematico (D.M.
del 23 dicembre 2013, n° 163). L'indicazione dell'indirizzo di PEC ha valore di elezione di domicilio
a tutti gli effetti (art.
16 bis, c.4 D.Lgs. n° 546/92).
In merito
però si precisa che tale sistema di notificazione, è facoltativo (alternativo
alla modalità ordinaria).
25.
Giurisprudenza – NOTIFICA VIA PEC
CTP Savona
sentenze n. 100 e 101 del 10 febbraio 2017
<...Sull'annullamento
dell'intimazione di pagamento, stante il fatto che la materia trattata è stata
recentemente introdotta e non vi è giurisprudenza univoca a tal riguardo,
questa Commissione ritiene che nel caso in esame la società, abbia con una
perizia tecnica seppur di parte, attestato che
" dall'esame dei
documenti inviati via PEC da Equitalia Nord spa, scrupolosamente analizzati, si
conclude che gli stessi sono del tutto carenti di quelle procedure atte a
garantirne la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o
digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui
non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato
dall'attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti
indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate".
L'argomento relativo alla
firma digitale e dei requisiti informatici è stato da ultimo ben dettagliato
nella Deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 da parte del Centro Nazionale
informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del Presidente
del Consiglio del 22 febbraio 2013.
Stante le conclusioni della
relazione tecnica, avverso la quale Equitalia nulla eccepisce, si ritiene di
annullare l'intimazione di pagamento per nullità della notifica...>.
CTP Milano sentenza n. 1023 del 03 febbraio 2017
<...Come noto, il sistema
di trasmissione della posta certificata prevede una ricevuta telematica di
consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della PEC
inviata all'indirizzo digitale del destinatario, che ha lo stesso valore legale
della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, indipendentemente
dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Oggetto della notificazione
è il documento informatico definito dall' art. 20 comma 1D.Lgs. n. 82/2005 come
"la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole dell'art. 71".
Il successivo comma 1-bis
prevede che "l'idoneità del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio restando
fermo quanto disposto dal comma 2 che, attribuendo valore legale al documento
informatico (ed al cartaceo sottostante) con l'identificazione del sottoscrittore,
prevede che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71, che garantiscono l'identificabilità
dell'autore, l'integrità ed immodificabilità del documento, si presume
riconducibile ai titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'art. 21 comma
2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi
previsti, sotto pena di nullità, dall' art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12
del codice civile".
Tanto premesso, richiamando
l' art. 26 comma 2 DPR n. 602 / 1973, con la posta elettronica certificata, in
luogo della copia della cartella di pagamento, si notifica il documento
informatico della cartella medesima.
Nel caso di specie il
formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto
dall'agente della riscossione è il ".pdf".
Alla Commissione spetta,
quindi, il compito, delegatole dall' art. 20 comma 1-bis D.Lgs. n. 83/2005, di
accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato
digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato
all'originale e se sia valida la firma digitale dell'esattoria.
Sulla base delle norme
richiamate ed in particolare degli articoli 20 comma 2 e 71, D.Lgs. n. 82/2005,
ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata
della cartella di pagamento in formato .pdf, senza l'estensione
".p7m", non sia valida e di conseguenza renda
illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale
formato.
La certificazione della
firma è, infatti, attestata dall'estensione ".p7m" del file
notificato, estensione che rappresenta la c.d. "busta crittografica",
che contiene al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica
della firma e la chiave per la sua verifica (cfr. note dell'Agenzia per
l'Italia digitale).
Detta estensione garantisce,
da un lato, l'integrità ed immodificabilità del documento informatico e,
dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e
conseguentemente la paternità dell'atto. In difetto di detta estensione del
file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è
valida con illegittimità derivata della stessa cartella...>.
CTR Venezia sentenza n. 2 del 07-01-2017
<…Sicuramente l'Agenzia
delle Entrate avrebbe potuto notificare, ovviamente entro i termini di legge, a
mente del disposto dell' art. 100 c.p.c., il proprio diniego al rimborso alla
cessionaria del credito, considerato che la cessione le era stata regolarmente
notificata più di due anni prima.
Tutto ciò non è avvenuto e,
di conseguenza, va confermata la decisione di primo grado che riconosce
l'illegittimità del provvedimento di cui si discute.
Per altro, vi è ancora da
sottolineare anche la nullità della notifica effettuata dall'Ufficio a mezzo
PEC, ritualmente contestata dalla contribuente, vista la mancanza della
sottoscrizione digitale dell'atto emesso dall'Ufficio, così come prevista ad
substantiam dalla vigente normativa che regola la notifica a mezzo Posta
Elettronica Certificata…>.
CTP Frosinone sentenza n. 869 del 01 dicembre 2016
<...Giova affermare che
la nullità della cartella di pagamento (nel nostro caso dell'intimazione di pagamento
e cartelle presupposte) notificata con posta elettronica certificata deriva dal
fatto che il messaggio email non contiene l'originale dell'atto di Equitalia,
ma solo una copia priva di attestazione di conformità (CTP Lecce n. 611 del
07-07-2015).
Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate
tramite PEC sono nulle.
La posta elettronica
certificata, infatti, non offre garanzie tipiche della raccomandata
tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella, ma solo una copia
informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità…>.
CTP Latina sentenza n. 21096 del 26 settembre 2016
<...Giova affermare che
la nullità della cartella di pagamento notificata con posta elettronica
certificata deriva dal fatto che il messaggio mail non contiene l'originale
dell'atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità
(CTP Lecce n. 611 del 07-07-2015).
Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate
tramite Pec sono nulle. La posta elettronica
certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della raccomandata
tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella, ma solo una copia
informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità.
Tanto per fare un raffronto:
l'atto di citazione notificato da un legale alla controparte deve essere
sottoscritto con firma digitale dello stesso legale e notificato, sempre via
Pec alla cancelleria competente, la notifica di una cartella di pagamento e/o
di altro atto esecutivo da parte di Equitalia non può ritenersi legittima se
questo non sia sottoscritto, non ne sia certificata la conformità all'originale
e non siano rispettate tutte le forme di garanzia dei diritti
costituzionalmente garantiti.
Trattasi di notifica di atti
che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino contribuente il quale ha,
costituzionalmente, diritto alla piena e legittima conoscenza di ogni atto che
riporti una pretesa tributaria, di conoscere l'an e il quantum della
pretesa e di approntare, eventualmente, le proprie difese.
Ne consegue che
l'Amministrazione finanziaria, affinché la pretesa tributaria diventi certa ed
esigibile, deve garantire, al destinatario della stessa, la conoscenza
attraverso una regolare e legittima procedura notificatoria degli atti
impositivi.
Il sistema di notifica delle
cartelle di pagamento a mezzo PEC (ma anche degli altri atti emessi dall'Agente
della riscossione e/o dalle Agenzie delle Entrate), come attualmente
disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità
insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice
dell'amministrazione digitale. La posta elettronica certificata non offre più
le stesse garanzie della raccomandata tradizionale.
CTP Latina sentenza n. 992 del 01 luglio 2016
<...Giova affermare che la
nullità della cartella di pagamento (nel nostro caso dell'intimazione di
pagamento e cartelle presupposte) notificata con posta elettronica certificata
deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l'originale dell'atto di
Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità.
Le cartelle di pagamento di
Equitalia notificate tramite PEC sono nulle. La posta elettronica certificata,
infatti, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, perché
non contiene l'originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva
peraltro di alcuna attestazione di conformità.
Tanto per fare un raffronto:
l'atto di citazione notificato da un legale alla controparte deve essere
sottoscritto con firma digitale dello stesso legale e notificato, sempre via
PEC alla cancelleria competente, la notifica di una cartella di pagamento e/o
di altro atto esecutivo da parte di Equitalia non può ritenersi legittima se
questo non sia sottoscritto, non ne sia certificata la conformità all'originale
e non siano rispettate tutte le forme di garanzia dei diritti
costituzionalmente garantiti.
Trattasi di notifica di atti
che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino contribuente il quale ha,
costituzionalmente, diritto alla piena e legittima conoscenza di ogni atto che
riporti una pretesa tributaria, di conoscere l'an e il quantum della
pretesa e di approntare, eventualmente, le proprie difese.
Ne consegue che
l'Amministrazione finanziaria, affinché la pretesa tributaria diventi certa e
esigibile, deve garantire, al destinatario della stessa, la conoscenza
attraverso una regolare e legittima procedura notificatoria degli atti
impositivi.
Il sistema di notifica delle
cartelle di pagamento a mezzo Pec , come attualmente disciplinati fanno
ritenere che tale notifica sia affetta da nullità insanabile, contrariamente a
quanto affermato nella normativa e dal codice dell'amministrazione digitale. La
posta elettronica certificata non offre più le stesse garanzie della
raccomandata tradizionale.
CTR MILANO sentenza n. 3700 del 22 giugno 2016
<...L'eccezione
preliminare di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento di cui si
discute, disattesa in primo grado e riproposta dall'appellante in questa sede
di gravame, è fondata e merita accoglimento.
Nel caso di specie, l'avviso
di accertamento del Comune di _________ risulta inviato in allegato alla mail
inviata dall'Ente comunale alla ditta ____ in data ______ 2015.
La mail in oggetto è priva
dei requisiti minimi necessari a configurare una vera e propria notifica, in
quanto si è in presenza di un invio dell'atto che, per le modalità concrete in
cui è stato effettuato, esce completamente dallo schema legale degli atti di
notificazione, configurandosi non già una mera nullità quanto piuttosto una reale
inesistenza dell'attività propriamente notificatoria.
Innanzitutto, lo strumento
utilizzato, ovvero l'invio per mail da e verso indirizzi di posta certificata,
non è previsto dalla legge come modalità notificatoria idonea per le notifiche
degli avvisi di accertamento, e ciò in quanto il disposto di cui all' art. 26
comma 2 DPR n. 602/1973 è norma applicabile solo alle cartelle esattoriali e
non anche ad altri tipi di provvedimenti tributari.
In secondo luogo, nel caso
in esame l'invio dell'avviso di accertamento da parte del Comune di _________
difetta anche degli elementi imprescindibili di una notifica, mancando il
relativo avviso, la relata di notifica e risultando anche assente una qualsiasi
firma digitale dell'atto da parte di un qualsiasi funzionario nominativamente
individuato.
Il testo della mail di cui
si controverte, che in allegato reca l'avviso di accertamento in questione,
riporta un testo che esprime non già una effettiva volontà notificatoria quanto
piuttosto una mera "comunicazione", quasi informale, con finalità
poco più che conoscitive dell'atto tributario, comunicazione proveniente da un
Ente che non è neanche rappresentato da un funzionario fisicamente identificato
o identificabile.
Siamo indubbiamente fuori da
ogni ipotesi di schema legale di notificazione, tanto che non può parlarsi di
notificazione meramente nulla quanto piuttosto di notificazione del tutto
inesistente, vizio radicale del procedimento notificatorio insuscettibile di
sanatoria, specie in un caso come quello in esame in cui il ricorso tributario
presentato dal contribuente è stato volto ad eccepire proprio l'inesistenza
della notifica e prima di ogni altra difesa di merito.
In totale riforma della sentenza impugnata, dunque, va
dichiarata l'inesistenza della notifica dell'atto di accertamento di cui si
controverte...>.
CTP Lecce
sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016
<...il sistema della spedizione di documenti fiscali a mezzo PEC,
previsto dalle attuali norme, prevede che la validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata sia attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna, si
che la prova dell'avvenuto invio del messaggio è nel fatto che il messaggio
stesso sia pervenuto nella casella pec del destinatario e ciò indipendentemente
dalla verifica da parte del destinatario dell'apertura e lettura del messaggio.
Le considerazioni sostanziali sul punto possono riassumersi in quanto
segue.
Documento informatico
Con il sistema PEC in realtà non viene inoltrato il documento
informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento
informatico rappresenta l'originale del documento giuridicamente valido.
La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la
copia (informatica) dell'atto e tale copia senza una attestazione di conformità
apposta da soggetti all'uopo abilitati a norma del codice civile non può
assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il
documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento
originale.
Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che
prevede la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale il
contribuente riceve sempre l'originale dell'atto inoltrato dal mittente.
Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella
di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di
conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più
il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell'originale della cartella di
pagamento.
Ricevuta di avvenuta consegna al destinatario
Il sistema PEC non garantisce che il documento sia stato consegnato al
destinatario.Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la
disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario
e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura
del messaggio.
Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un documento
nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al
destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella pec una
funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario
e ciò senza tenere conto che il destinatario e titolare della casella pec per
una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a
controllare la sua pec per tempi non quantificabili.
Rispetto al sistema "raccomandata", la pec lascia incerto
l'esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza
del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni
successive...>.
CTR Lazio
sentenza n. 2 del 10-01-2017
<...Questa Commissione, preliminarmente, esamina l'ammissibilità
dell'appello e deve rilevarne l'inammissibilità, in quanto, come si legge anche
in atti, la procedura PEC (D.M.163/2013 e decreto di attuazione di specifiche
tecniche per gli strumenti informatici e telematici 4.8.15 D.G. Finanze
pubblicato in G.U. n.184 del 10.8.15) non è applicabile, in questa fase
iniziale, alla Commissione Tributaria del Lazio.
Il Collegio ritiene di non dover innovare rispetto alla citata
giurisprudenza decidendo sull'inammissibilità dell'appello, in quanto la
notifica tramite PEC è da considerare inesistente, in questa fase di graduale
introduzione della nuova procedura...>.
CTR Palermo
sentenza n. 4199 del 01-12-2016
<...Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20 ,
commi 1 e 2 del D.lgs. n. 546/1992 :
comma 1
Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del
precedente articolo 16 ( notifica a mezzo ufficiale giudiziario, notifica a
mezzo posta e notifica mediante consegna dell'atto all'ente).
comma 2
La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
Dalla normativa sopra richiamata appare evidente come non venga contemplata
l'ipotesi di notifica a mezzo PEC.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile e l'appellante va
condannata al pagamento delle spese di giudizio....>
Solo l'estensione ".p7m" del
file notificato ( estensione che rappresenta la cosiddetta "busta
crittografica" contenente al suo interno il documento originale,
l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica ) PUÒ
attestare la certificazione della firma.
( CTP Reggio Emilia sentenza n. 204 del
31-07-2017 )
CTP
VARESE Sentenza n. 416/2017 del 10.04.17 depositata il 25.09.2017.
Sulla base delle norme
richiamate ed in particolare degli articoli 20 comma 2 e 71, D.Lgs. n. 82/2005,
ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata
della cartella di pagamento in formato .pdf, senza l'estensione
".p7m", non sia valida e di conseguenza renda
illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale
formato.
26.
Notifica via pec dopo le ore
21
Lo sai che? Pubblicato il 2
ottobre 2017
Articolo di Maria Monteleone
Ore 21: orario limite per
le notifiche a mezzo posta elettronica certificata.
La notifica a mezzo posta elettronica certificata dopo le ore 21 è come se avvenisse alle ore 7 del giorno successivo. Questa regola è particolarmente
rilevante per le notifiche degli atti giudiziari e delle impugnazioni che
devono essere svolte entro un termine
di decadenza. Si rischia infatti di vedersi dichiarare inammissibile un’azione legale perché
notificata, sì entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile (e quindi in tempo
da calendario), ma oltre l’orario consentito dalla legge.
Per esempio la Cassazione (sent.
n. 8886/2016), ha ritenuto inammissibile un appello perché notificato via pec
alla controparte intorno alle 23.30 dell’ultimo giorno prima della scadenza.
La regola generale è che la notifica a mezzo pec si perfeziona, per il
soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione e per il destinatario,
nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna.
Tuttavia, anche alle notifiche telematiche si applica la regola sui tempi di notificazione prevista per la
notifica tradizionale (a mani o a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario) (Art. 16 septies D.l. 179/2012).
Quest’ultima prevede che le notificazioni non possono farsi prima delle
ore 7 e dopo le ore 21 (Art. 147
cod. proc. civ.).
La legge non prevede, con riguardo ai tempi di notifica via pec, la
scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante
ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario.
Si riscontrano tuttavia alcune pronunce che, discontandosi
dall’orientamento maggioritario, sostengono che per il notificante la notifica
via pec si perfezioni comunque nella stessa giornata.
Da ultimo la Corte di Appello di
Firenze (C. App. Firenze, sent. n. 189/2017) ha ritenuto che per le
notifiche effettuate dall’avvocato tramite PEC, debba ritenersi operativa
la scissione dell’efficacia della
notifica per il notificante e per il destinatario: per il primo la
notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre
il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna. Dunque secondo quest’ultima pronuncia, la regola secondo la
quale dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, vale solo
con riferimento al “destinatario” della notifica stessa.
Di certo, al di là delle interpretazioni letterali delle disposizioni
normative, la questione dell’applicabilità degli “orari di notifica” alla
notifica a mezzo pec potrebbe forse risolversi guardando alle ragioni tutelate dal legislatore. Il
divieto della notifica prima delle 7 di mattina e dopo le 21 di sera ha il suo
fondamento nell’esigenza di tutelare il riposo
e la tranquillità del destinatario
e degli addetti alla consegna.
Occorre allora chiedersi: la pec inviata dopo le 21 può pregiudicare il
riposo e la tranquillità del destinatario al pari di una “visita”
dell’ufficiale giudiziario o del postino che consegna la famosa busta verde?
·
Cassazione: non PDF ma “.p7m”per la notifica PEC
La
Cassazione ha statuito che non si può utilizzare .pdf per la notifica PEC. Con
tale ordinanza n. 22320 del 25.9.2017, la Suprema
Corte ha evidenziato la problematica già tracciata da altra sentenza (Cass. Ord. n. 20672 del 31 agosto 2017 che rinvia alle
Sezioni Unite).
Orbene, per
la Cassazione esiste una legittima e valida notifica di atti tramite PEC
solamente se il file l’allegato ha l’estensione “.p7m” (si vedano anche altre sentenza di merito).
Precisamente:
“ … se non altro a fini meramente descrittivi ed accettando il rischio
di banalizzazioni od imprecisioni tecniche, concludersi che risulta quindi indispensabile l’estensione (o formato)
<<p7m>>, a garanzia
dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale
al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il
secondo caso, in cui cioè il documento
informatico originale è creato in formato diverso da quello <<pdf>>”
(Cass. n. 20672/2017).
*********************
Dott. Giuseppe
Aliano
Università di Roma La Sapienza - Facoltà di
Giurisprudenza - Cultore di Diritto Tributario
Albo Dottori Commercialisti ed E.C. di Pescara n. 331/A
Revisore Legale (N. 164336) - Consulente T.U. del
Tribunale di Pescara
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